Tutti gli aiuti per i lavoratori del settore spettacolo e gli adempimenti rimandati.
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Entrato in vigore il 17 marzo, il decreto Cura Italia prevede l’introduzione di misure a sostegno delle famiglie, delle aziende e, in generale, dell’economia. L’importo stanziato complessivamente si aggira sui 25 miliardi di euro. L’obiettivo è ridurre l’importante impatto che stanno avendo, e avranno, i provvedimenti decisi per contenere l’emergenza sanitaria. Come per tutti i settori economici ci sono alcune disposizioni che riguardano nello specifico il settore spettacolo, a favore di imprese e lavoratori. Allo stesso tempo, il Governo ha cercato una soluzione anche in merito ai biglietti già acquistati per gli spettacoli. Altre, sono attinenti più in generale alla difesa del lavoro e del reddito, al supporto al credito e alla sospensione degli oneri fiscali e previdenziali. Anch’esse incidono sulle imprese e sui lavoratori dell’ambito.
Di seguito le misure specifiche per il settore spettacolo
Indennità per i lavoratori dello spettacolo: l’articolo 38 del Decreto prevede un’indennità di 600 euro per il mese di marzo. I requisiti sono di essere iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore a 50mila euro e non titolari di pensione. Non ne ha diritto, invece, chi ha un rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto. L’indennità è erogata dall’Inps, cui bisogna presentare domanda, nel limite di stanziamento massimo complessivo di 48,6 milioni di euro.
Fondo emergenza: con l’articolo 89 viene istituito per il 2020 un fondo d’emergenza da 130milioni di euro, a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. Il fondo è ripartito in 80 milioni per la parte corrente e 50 milioni per gli interventi conto capitale. Entro 30 giorni dal Cura Italia, sarà un decreto del Mibact a stabilire la ripartizione e l’assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid 19.
Misure urgenti a sostegno del settore cultura: l’articolo 90 stabilisce che il 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata”, di solito dedicata all’iniziativa “Per chi crea”, sia invece destinata per il 2020 al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore (mandatari). I requisiti e le modalità operative per accedere al beneficio, che si baseranno anche sul reddito, saranno stabiliti con prossimo Decreto del Mibact (anche questo entro un mese).
Biglietti per gli spettacoli: secondo l’articolo 88, chi ha un biglietto per spettacoli, film, rappresentazioni teatrali e altri eventi culturali, che non ha potuto usare perché sono entrate in vigore le limitazioni (quindi dall’8 marzo) ha 30 giorni per richiedere il rimborso (quindi fino al 16 aprile). Gli verrà rilasciato un voucher di pari valore da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Sospensione di alcuni versamenti: in base all’articolo 61 sono sospesi fino al 30 aprile i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’Iva per diversi soggetti, tra cui quelli che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche nonché discoteche e sale da ballo, e soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso. I versamenti sospesi potranno essere versati, senza sanzioni e interessi, o interamente entro il 31 maggio 2020, oppure a rate (massimo 5) a partire sempre da maggio.
Infine, ci sono alcuni articoli (il nr. 100 e il nr. 101) che riguardano università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (con la creazione di un fondo da 50milioni di euro).
Misure generiche utili anche per il settore spettacolo
A titolo informativo, segnaliamo alcune disposizioni a sostegno del reddito e del lavoro, nonché di supporto al credito, che, essendo generali, riguardano anche il mondo dello spettacolo e della cultura.
Partite Iva: stando all’articolo 27, ai liberi professionisti titolari di PI (attiva al 23 febbraio 2020) e ai lavoratori co.co.co, iscritti alla gestione separata ex art. 2 legge 335/1995, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta una indennità di 600 euro per il mese di marzo (non tassabile).
la cassa integrazione in deroga (articolo 22) viene estesa a tutto il territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi (comprese le aziende con meno di cinque dipendenti) per le imprese che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza sanitaria. Può avere durata massima di 9 settimane
alcuni provvedimenti sul credito: previsti, ad esempio, dall’articolo 56, secondo il quale per le piccole, medie e microimprese, sono sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di rate di prestiti e mutui, canoni di leasing e prestiti non rateizzati. Il documento prevede anche contributi per la sanificazione e sicurezza sul luogo di lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta alle imprese. Sospese fino al 31 maggio anche le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte dell’Agenzia delle entrate così come i termini per la riscossione di cartelle esattoriali, gli atti esecutivi e l’invio di nuove cartelle.
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Se volete leggere l’intero documento, potete consultare la Gazzetta Ufficiale.